Art. 2.
(Requisiti per l'accesso ai benefìci).

      1. Possono accedere ai benefìci di cui alla presente legge i soggetti:

          a) che contraggano matrimonio civile o concordatario entro sei mesi dalla data

 

Pag. 4

di presentazione della domanda di cui all'articolo 4, comma 9, o della stipula del contratto di locazione di cui all'articolo 3; l'erogazione del mutuo è subordinata all'effettiva registrazione del matrimonio;

          b) che si trovino nella condizione di vedovanza, con uno o più figli a carico;

          c) che abbiano già contratto matrimonio alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di nascita di figli ovvero nel caso in cui abbiano ottenuto l'affidamento preadottivo anche se relativo all'adozione internazionale.

      2. Per fruire dei benefìci di cui alla presente legge i soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

          a) non avere entrambi superato, alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 4, comma 9, o della stipula del contratto di locazione di cui all'articolo 3, il trentaduesimo anno di età;

          b) non essere proprietari di altro immobile sull'intero territorio nazionale;

          c) non fruire di agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali per l'acquisizione della medesima abitazione;

          d) non avere percepito, singolarmente o cumulativamente, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito complessivo annuo imponibile ai fini IRPEF superiore a 23.000 euro per il beneficio di cui all'articolo 3 ed a 28.000 euro per il beneficio di cui all'articolo 4.

      3. I limiti di reddito di cui al comma 2, lettera d), sono aumentati di 1.300 euro per ciascun figlio a carico alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 4, comma 9, o della stipula del contratto di locazione di cui all'articolo 3. Tale ammontare è di 2.600 euro qualora il figlio si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

Pag. 5

      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e della solidarietà sociale, può essere aggiornato annualmente il limite di reddito di cui alla lettera d) del comma 2.